Ultracinquantenni ed obbligo di vaccinazione anti-Covid19 per l’accesso al lavoro – un caso giudiziario

Si illustra in questo articolo un progetto di ambito legale, portato avanti con la collaborazione fattiva e determinante di IppocrateOrg.

Trattasi di una vicenda giudiziaria che riveste  interesse per chi si è trovato “da questa parte della barricata” rispetto alla legislazione di impronta totalitaria del biennio 2021-2022.

Come noto, sin dall’aprile 2021 il Governo, con il decreto-legge 44, ha introdotto una serie di obblighi vaccinali per contrastare la “pandemia” da Covid19, inibendo la prosecuzione dell’attività lavorativa dapprima agli operatori sanitari e quindi, nel novembre-dicembre 2021, ad altre categorie quali gli insegnanti e gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Tale legislazione ha raggiunto il culmine con il decreto-legge n. 1/2022, adottato all’inizio dell’anno, allorché già da settimane la cd. “variante Omicron” aveva pressoché azzerato, in una, la letalità del morbo e l’efficacia, già assai modesta, dei “vaccini”.

Con perfetto tempismo, dunque, l’esecutivo introduceva in tale occasione, a far data dal 15 febbraio 2022, un ulteriore obbligo vaccinale, questa volta non per categorie, bensì per età, stabilendo quindi che i lavoratori di anni 50 ed oltre non potessero più avere accesso al lavoro.

Grazie al “preavviso” di oltre un mese, stante l’effetto differito della norma (pur introdotta con decretazione d’urgenza) e dell’esperienza fatta con similare ricorso proposto per alcune insegnanti (del quale si avrà modo di parlare in altra occasione), tre ricorsi alla Sezione Lavoro del Tribunale potevano essere depositati già il 21 febbraio 2022, a soli sei giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo.

I ricorrenti erano (e sono tuttora) dipendenti di un’azienda pubblica di trasporti, che in applicazione del citato decreto non aveva più ammesso gli ultracinquantenni non vaccinati sul posto di lavoro; si chiedeva, pertanto, al Giudice la riammissione immediata al lavoro con provvedimento d’urgenza, e quindi, nel merito, il riconoscimento del trattamento economico dovuto per il periodo in cui il lavoro era stato inibito.

Nei ricorsi – proposti separatamente e poi riuniti – si sottolineava, da un lato, l’inefficacia e la sproporzione del mezzo (la vaccinazione) rispetto al fine (il contenimento dei contagi), dall’altro l’evidente, irrazionale e perciò ingiustificata discriminazione che si veniva a determinare consentendo di lavorare al non vaccinato quarantanovenne (previo “tampone”) e non al cinquantenne.

I trattamenti discriminatori, non giustificati da ragioni obiettive in relazione al fine perseguito, sono contrari – si osservava – tanto al dettato costituzionale (art. 3) quanto ai principi del diritto dell’Unione Europea espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali (cd. “Carta di Nizza”).

Al momento di discutere, poco dopo la metà di marzo 2022, le istanze “cautelari” (ossia di urgenza) per la riammissione al lavoro, era già stato annunciato un nuovo decreto (il n. 24/2022, poi pubblicato il 24 marzo) che avrebbe nuovamente consentito agli attempati untori, dopo poco più di un mese di sospensione, di rientrare in servizio, cosicché il Giudice poteva non pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, essendo venuta meno l’urgenza di provvedere.

Nel merito, la causa proseguiva venendo rinviata a data successiva alle decisioni sulla costituzionalità delle vaccinazioni obbligatorie per i sanitari da parte della Consulta, dopo le quali (pubblicate nel febbraio 2023) si tornava a discutere la vertenza con scambi di memorie tra le parti; la sostituzione del Magistrato allungava ulteriormente i tempi della decisione, che veniva emessa solo il 27 di settembre.

A nulla valendo, per il Giudice di primo grado, le articolate osservazioni dei ricorrenti, incentrate, in particolare, sulle normative comunitarie ed eurounitarie in materia di discriminazioni sul lavoro, i ricorsi venivano rigettati, con compensazione delle spese tra le parti.

Per nulla soddisfatti dell’esito e convinti – ogni giorno di più – di aver patito una solenne ingiustizia, i lavoratori erano intenzionati a ricorrere in appello; tuttavia, ciò avrebbe comportato ulteriori costi ed il rischio che, in caso di ulteriore rigetto, la Corte di Appello avrebbe potuto condannarli alle spese.

È a questo punto che, discutendo della vicenda con la collega Isabella Masotti, responsabile dell’area legale Ippocrateorg e co-fondatrice della Fondazione Ippocrate ETS, prendeva corpo l’idea di un sostegno da parte di IppocrateOrg – che ha sottoscritto un ampio accordo di collaborazione con Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – ad una causa che veniva giustamente percepita come una battaglia di civiltà, giuridica e non solo.

Si trattava, infatti, di riaffermare i diritti inviolabili della Persona – in particolare quello al lavoro e quindi al sostentamento personale e familiare – che la legislazione di emergenza aveva compresso in modo precedentemente inaudito.

Veniva quindi avviato un progetto con IppocrateOrg che, ravvisando piena consonanza tra i propri scopi e la difesa dei diritti individuali oggetto di questa causa (e di altra, promossa da operatori scolastici), faceva propria la battaglia legale in corso offrendosi di partecipare ai relativi oneri. 

I lavoratori erano così in grado di impugnare la sentenza avanti la Corte di appello, che fissava udienza per lo scorso 30 maggio.

Purtroppo, nonostante nel ricorso in appello si muovessero specifiche e puntuali obiezioni rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado, la Corte rigettava l’impugnazione limitandosi a ribadire – con ampio utilizzo di un poco impegnativo “copia-incolla” – le considerazioni espresse dal Tribunale in primo grado e (nelle decisioni relative all’obbligo vaccinale per i sanitari, assai differenti da quella che qui ci occupa) dalla Corte Costituzionale.

Rimanevano senza risposta i quesiti esplicitamente rivolti alla Corte, cui si chiedeva di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana d’urgenza con l’art. 21 della Carta di Nizza e con la Direttiva 78/2000 CE, ostative ad ogni tipo di discriminazione ed anche con specifico riferimento al criterio dell’età, come da ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che veniva quindi totalmente ignorata (si badi: ignorata, non confutata!).

Non diverso atteggiamento – il silenzio – serbava la Corte in ordine alle rilevantissime differenze sussistenti tra la vicenda in discussione e quelle già affrontate dalla Corte costituzionale relativamente ai sanitari: non una parola veniva spesa per giustificare una normativa che, a parità di altre condizioni (in particolare, il non essere vaccinati), discriminava un lavoratore da un altro per il solo fatto di avere compiuto 50 anni, alla luce di un dettato costituzionale assai incisivo, tanto sul tema del lavoro (già nell’articolo 1) quanto su quello dell’uguaglianza e della non discriminazione. 

L’unica nota positiva della pronuncia è che neppure il Giudice dell’appello ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, consentendo quindi ai lavoratori di prendere in considerazione l’accesso all’ultimo grado di giudizio, quello di Cassazione, per il quale, nel merito, la lacunosità della sentenza lascia aperte vere e proprie “praterie” per argomentare adeguatamente il ricorso.

Certamente non è lecito illudersi che il successo sia a portata di mano; anzi, il giudizio di Cassazione rappresenta un’assoluta incognita perché su questi temi la Suprema Corte non si è praticamente mai espressa, anche in considerazione dei costi da sostenersi per giungere a discutere di questi temi avanti alla Cassazione.

Lascia ben sperare, invero, la recente sentenza, proprio della Sezione Lavoro, pubblicata lo scorso 6 maggio, n. 12211, con la quale la Corte ha severamente rimproverato i Giudici di appello di Torino, rei di aver “dato un’interpretazione che mortifica il tenore letterale” dell’art. 4-ter del medesimo d.l. 44/2021 in danno del lavoratore, non diversamente da quanto fatto da altre Corti di appello, con decisioni pure impugnate avanti la Suprema Corte con prospettive assai rosee, a questo punto.

Pur essendo la vicenda degli ultracinquantenni più complessa, in punto di diritto, rispetto a quella già decisa dalla Cassazione, che nel presente caso non potrebbe definire la vertenza positivamente senza disapplicare la normativa discriminatoria ovvero rinviare la questione alla Corte UE o alla Consulta, si può certamente sperare che le ragioni dei ricorrenti vengano analizzate, da parte della Corte, in modo puntuale ed approfondito.

Ed invero, una volta focalizzata l’attenzione della Corte sulle questioni giuridiche sopra evidenziate, non sarebbe per essa così agevole, come lo è stato sin qui per i Giudici di merito, liquidare le specifiche, incisive questioni sollevate dai lavoratori ricorrenti con qualche frase estratta da pronunce già emesse e non pertinenti.

In ogni caso, la desolante prova offerta in epoca “pandemica” dalla Magistratura territoriale nel suo complesso, più incline a garantire l’obbedienza dei cittadini che i loro diritti naturali e costituzionali, rende in qualche modo necessario andare sino in fondo, all’ultimo grado di giudizio, per verificare, in vista di un futuro assai incerto, se ed in quale misura possano dirsi ancora esistenti, in Italia, lo stato di diritto e le garanzie costituzionali.

L’auspicio è che non ci si arrenda prima di aver perso, giustificando così anche l’impegno e le risorse sin qui profusi, nella speranza che possano portare i frutti tanto attesi.

A tal fine, la Fondazione Ippocrate ETS, nell’ambito dei suoi progetti di tutela dei valori custoditi nella Carta dell’Essenza, tra cui la tutela dei diritti inviolabili naturali, si propone di dare supporto a battaglie di civiltà, contro trattamenti discriminatori contrari ai diritti tutelati da norme costituzionali e internazionali, come questa di portare, per la prima volta avanti alla Corte di Cassazione, la discussione sull’obbligo vaccinale per i lavoratori over anni 50, per poter mantenere il posto di lavoro.

I lettori che vorranno unirsi alla Fondazione Ippocrate ETS per sostenere insieme questo progetto di tutela di diritti naturali, come quello del diritto al lavoro e alla libera scelta di trattamento sanitario, potranno lasciare il loro supporto, mediante una piccola donazione che verrà destinata a questo progetto, ricordando che la donazione sarà fiscalmente detraibile, seguendo le indicazioni di cui al seguente link: https://fondazioneippocrate.org/donazione-legale/

Nulla va mai veramente perduto.

 

 

Giorgio Contratti

Avvocato di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Foro di Forlì

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