La vaccinazione anti-Covid19 obbligatoria per il personale scolastico: un (altro) caso giudiziario

Visto l’interesse riscosso dalla vicenda processuale degli ultracinquantenni, si viene ad illustrare un ulteriore caso, sul quale pure si è sviluppato un progetto, portato avanti con la collaborazione fattiva e determinante di IppocrateOrg.

Come già ricordato nel precedente articolo, risale al novembre-dicembre 2021 (precisamente al Decreto-Legge 26/11/’21, n. 172, che sarebbe entrato in vigore il 15/12) l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-Covid19 ostativo al lavoro per gli insegnanti e per altre categorie, tra cui poliziotti e militari in servizio.

L’approvazione di tale Decreto coincise temporalmente con la diffusione della variante “Omicron”, che di lì a poco avrebbe evidenziato la radicale inefficacia dei cosiddetti “vaccini” per la prevenzione non solo dell’infezione, ma anche della stessa malattia, il che non impedì all’esecutivo Draghi di varare ulteriori misure restrittive all’inizio del 2022.

Quanto all’obbligo introdotto dal D.L. 172, esso veniva implementato con una procedura di cui era onerato – per insegnanti ed altri operatori – il Dirigente Scolastico e che si sarebbe sviluppata dalla data del 15/12/’21 nell’arco di circa 20 giorni, di modo che per il rientro dalle vacanze natalizie i soggetti non vaccinati avessero già ricevuto, in massima parte, il provvedimento di sospensione dal lavoro.

Preso atto dei provvedimenti loro comunicati, tre lavoratrici della scuola pubblica (due operanti nella scuola dell’infanzia ed una nella scuola media inferiore) decidevano di impugnarli al fine di ottenere (già in via d’urgenza) la reintegrazione nel posto di lavoro e nel relativo trattamento stipendiale.

Nei ricorsi – anche in questo caso proposti separatamente e poi riuniti – si sottolineavano anzitutto l’inefficacia e la sproporzione del mezzo (la vaccinazione) rispetto al fine (la tutela di uno specifico ambiente di lavoro), nonché l’incongruenza dello sviluppo normativo in un settore in cui già in precedenza era richiesto il “green pass”, per cui si venivano ora ad escludere dall’ambito lavorativo proprio i soggetti certamente non infetti, in quanto tenuti ad eseguire il test (cd. tampone) ogni 48 ore.

Tali irragionevolezze normative venivano illustrate per evidenziare il contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con la Costituzione, rimarcando sia gli aspetti legati alla tutela della salute (anche per la natura “sperimentale” dei sieri) sia quelli connessi al fondamentale diritto al lavoro, evidenziando che la giurisprudenza (di merito, non ancora costituzionale) aveva in precedenza giustificato l’obbligo vaccinale per i sanitari in ragione della “eccezionalità del contesto di cura”.

Anche in questo caso, già al momento di decidere le istanze cautelari, il Giudice del lavoro doveva prendere atto dell’approvazione del D.L. 24/2022 del 24 Marzo, grazie al quale i lavoratori sospesi potevano essere riammessi negli istituti scolastici, seppure con funzioni ausiliarie.

Ai fini del merito, le domande delle ricorrenti venivano riformulate in ragione della normativa modificata, dopodiché la causa proseguiva venendo rinviata a data successiva alle decisioni sulla costituzionalità delle vaccinazioni obbligatorie per i sanitari da parte della Consulta, dopo le quali (pubblicate nel febbraio 2023) si tornava a discutere la vertenza con scambi di memorie tra le parti.

Veniva peraltro segnalata al Giudice la pronuncia del Tribunale di Treviso che aveva ravvisato nel Decreto-Legge del 24/3/’22 n. 24 una norma di applicazione retroattiva, laddove si disponeva che i lavoratori scolastici non vaccinati potessero prestare servizio con mansioni non “di contatto”; si sottolineava come il recepimento dell’efficacia retroattiva di detta norma avrebbe condotto all’accoglimento dei ricorsi senza necessità di sollevare ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

Anche in questo caso, interveniva la sostituzione del Magistrato sul ruolo; il Giudice subentrante, dopo aver caldeggiato l’ipotesi di formulare un’ordinanza di rimessione alla consulta, ai cui fini questo difensore aveva sviluppato i propri rilievi in apposita memoria, tratteneva infine la causa in decisione il 27 settembre del 2023 e rigettava i ricorsi, compensando, anche in questo caso, le spese legali.

Le lavoratrici erano intenzionate a ricorrere in appello, ben sapendo tuttavia che, in caso di rigetto, la Corte di Appello avrebbe potuto condannarle alle spese.

L’intervento di IppocrateOrg a supporto della causa – ritenuta, non meno di quella relativa agli ultracinquantenni, degna di sostegno per la riaffermazione dei diritti fondamentali della persona, in consonanza con gli scopi associativi  – consentiva di portare la vicenda avanti la Corte di Appello.

La causa veniva discussa e  decisa all’udienza dell’11/7/’24, mentre le motivazioni del nuovo rigetto (non sorprendente, data la reiezione anche della causa degli ultracinquantenni) venivano pubblicate il successivo 23/7.

Il ricorso in appello era incentrato su due cardini fondamentali: il primo era quello della retroattività della normativa, nel frattempo riscontrata anche da una nuova pronuncia, questa volta del Tribunale di Viterbo; il secondo era la radicale difformità del contesto lavorativo scolastico rispetto a quello “di cura”, che pure la Corte costituzionale, nel giudicare legittimo l’obbligo vaccinale per i sanitari, aveva posto al centro del proprio percorso motivazionale.

Nondimeno, ritenuta non condivisibile l’interpretazione retroattiva delle norme, la Corte non si era poi soffermata adeguatamente sugli specifici aspetti – sintetizzabili nella carenza del “contesto di cura” – che differenziavano l’ambito scolastico da quello sanitario, ampiamente illustrati in ricorso anche con richiami puntuali ad alcuni passaggi delle sentenze della Consulta

Unica nota positiva, anche in questo caso, è che neppure il Giudice dell’appello condannava le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, consentendo loro di prendere in considerazione anche il ricorso per Cassazione, nel quale far valere le specifiche questioni giuridiche disattese, dalla Corte di Appello, senza debitamente approfondirne il contenuto.

La vicenda potrebbe essere favorevolmente risolta, dalla Suprema Corte, riconoscendo la natura retroattiva delle norme e quindi ripristinando il trattamento retributivo spettante alle lavoratrici nel periodo della sospensione; altrimenti, dovranno essere prese in considerazioni in modo puntuale le argomentazioni volte a differenziare la situazione in esame da quella degli operatori sanitari, ai fini della proposizione di una apposita questione di legittimità costituzionale, mentre appare meno probabile che la Corte rilevi in questa materia il contrasto con le norme sovraordinate della U.E.

Non esistono, al momento, precedenti pronunce della Corte di Cassazione su questa specifica materia, perlomeno per quanto attiene il comparto scolastico e la legittimità delle sospensioni dal lavoro; si confida, quindi, che la Corte abbia cura di esaminare le questioni giuridiche con la massima attenzione, nella convinzione – benché senza alcuna certezza – che l’esito possa essere positivo.

È in tal senso, e per tale eventualità, che si auspica che anche il presente progetto – volto alla riaffermazione dei diritti fondamentali in uno dei contesti più sensibili, quale è quello della scuola pubblica – possa incontrare l’attenzione ed il supporto di iscritti e simpatizzanti.

A tal fine, la Fondazione Ippocrate ETS, nell’ambito dei suoi progetti di tutela dei valori custoditi nella Carta dell’Essenza, tra cui la tutela dei diritti inviolabili naturali, si propone di dare supporto a battaglie di civiltà, contro trattamenti discriminatori contrari ai diritti tutelati da norme costituzionali e internazionali, come questa di portare, per la prima volta avanti alla Corte di Cassazione, la discussione sull’obbligo vaccinale per gli operatori scolastici, per poter mantenere il posto di lavoro.

I lettori che vorranno unirsi alla Fondazione Ippocrate ETS per sostenere insieme questo progetto di tutela di diritti naturali, come quello del diritto al lavoro e alla libera scelta di trattamento sanitario, potranno lasciare il loro supporto, mediante una piccola donazione che verrà destinata a questo progetto, ricordando che la donazione sarà fiscalmente detraibile, seguendo le indicazioni di cui al seguente link: https://fondazioneippocrate.org/donazione-legale/

Nulla va mai veramente perduto.

 

 

Giorgio Contratti

Avvocato di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Foro di Forlì

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